TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

 


Art. 1 – Costituzione

E’ costituita in Gioiosa Ionica, il 31 maggio 2008 un’associazione culturale avente come denominazione  “CIVITAS GIOIOSACITTADINI ATTIVI”, con sede in Gioiosa Jonica, in Via ……….…
     Eventuali trasferimenti della sede non comportano modifica del presente Statuto.
      La durata dell’associazione è illimitata. Essa non persegue fini di lucro.
      Il LOGO di CIVITAS GIOIOSA è rappresentato da un disegno stilizzato che ha come sfondo  il centro storico del paese e in primo piano una pluralità di cittadini dai vari colori a simboleggiare la pluralità nell’unità del bene comune.

 

Art. 2 - Scopi e funzioni

L’Associazione si riconosce nella partecipazione democratica e nelle pari opportunità, nei valori della libertà, della giustizia, della pace, dell’equità sociale, della solidarietà e della tutela dell’ambiente.

CIVITAS GIOIOSA è  un’associazione trasversale a tutte le forze politiche, in quanto propugna e traduce in concretezza nella quotidianità  valori, principi, idee e progettualità che dovrebbero porsi al di sopra e al di fuori della contesa politica.

L’Associazione CIVITAS GIOIOSA opera con lo scopo di:

   1.  favorire la comunicazione tra i cittadini, la comunità locale, le istituzioni, sperimentando e proponendo nuove modalità ed opportunità di partecipazione culturale, civile, sociale e politica;

   2.  promuovere e sostenere istanze, iniziative e progetti che con-sentano alle giovani generazioni condizioni più favorevoli e maggiori possibilità di vivere autonomamente la propria vita;

   3.  valorizzare reti di relazioni tra ambiti, settori ed attività cul-turali, sociali ed economiche per favorire, attraverso lo scambio di esperienze, la promozione e l’innovazione del sistema locale;

   4.  contribuire allo sviluppo di attività, comunità professionali e reti formali ed informali di interazione e collaborazione nel settore privato e pubblico, con riferimento particolare ai servizi per le persone e le imprese, alla diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie del-l’informazione e della comunicazione multimediale;
          5. tutelare e valorizzare l'ambiente e il patrimonio culturale;
         6.  promuovere il dialogo e la comunicazione tra i popoli per il corretto utilizzo e l’equa distribuzione delle risorse;  

   7.  partecipare a scambi, progetti e partenariati nazionali e interna-zionali.

A tali fini l’Associazione:

•   Organizza, promuove, pubblicizza e coordina, anche insieme ad altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica:

a) manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio, corsi di apprendimento e divulgazione, sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti agli scopi dell’Associazione;
      b) feste, spettacoli, incontri, attività editoriali, anche per via tele-matica, attività radiofoniche e televisive nel rispetto della normativa vigente, fiere ed eventi culturali ed artistici;

•   Gestisce centri culturali, di educazione ambientale, ostelli della gioventù e altre strutture per l’accoglienza e il tempo libero

•    Accetta donazioni, lasciti, sottoscrizioni e contributi di qualunque natura e genere da parte di persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati, società di persone e di capitali.

 

 Art.3-Requisiti degli Associati

Possono far parte dell’Associazione, accettando il presente Statuto ed i Regolamenti emanati dagli organi competenti, tutti i cittadini italiani o stranieri che, condividendo gli scopi associativi, ne facciano richiesta.

 

 Art. 4 - Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all’Associazione deve contenere la dichiarazione di accettare il presente Statuto nonché i necessari dati identificativi. La domanda è accettata dal Consiglio Direttivo.  

Presso la sede dell’Associazione è tenuto l’elenco ufficiale aggiornato degli Associati.

 

Art. 5 – Decadenza dalla qualità di socio

L’Associato può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’Associato decade in ogni caso quando il proprio comportamento contrasta con i principi stabiliti dal presente Statuto.

 

Art. 6 - Diritti degli Associati

L’Associato gode di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo nelle assemblee.

 

Art. 7 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sarà chiuso al 31 dicembre 2008.

 

 

TITOLO II

ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 8 - Organi e cariche dell’Associazione

Sono organi sociali elettivi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente

 


Art. 9 - Assemblea

Sede deliberativa dell’associazione è l’Assemblea dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare all’assemblea, alle attività dell’associazione, nonché di promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi del-l’associazione;

- di eleggere gli organi direttivi, di essere eletti negli stessi.
Ciascun socio esprime un voto.

L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci. Essa costituisce la sede deliberativa dell’associazione. L’assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei soci, con avviso affisso, almeno 7 giorni prima, nella bacheca della sede dell’Associazione e sul Sito Internet dell’Associazione. La convocazione deve riportare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’indicazione dell’ordine del giorno.

 

Art. 10 - Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente che sovrintende al suo svolgimento.

 

Art. 11 - Poteri dell’Assemblea

I poteri dell’Assemblea sono:

a) approvare o modificare lo Statuto; b) discutere e approvare i programmi di attività dell’Associazione in applicazione dell’art. 2 del presente Statuto; c) eleggere il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sede ordinaria:

- costituisce la sede deliberativa dell’associazione;

- approva il bilancio consuntivo e ratifica il bilancio preventivo;

- nomina il presidente;

- delibera sui regolamenti;

- designa i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l’associazione aderisca o sia invitata a partecipare;

- delibera sull’ammissione dei soci;

- determina le quote associative annuali e le modalità di contribuzione dei singoli soci;

- adotta i provvedimenti di espulsione;

- elegge i responsabili tematici per aree di interesse specifiche.

- decide su ogni altra questione ad essa sottoposta non di competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento anticipato dell’associazione;

- Delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

  

Art. 12 - Validità e decisioni dell’Assemblea

In prima convocazione, l’Assemblea è valida con la partecipazione della maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e sono vincolanti per tutti gli organi dell’Associazione e per gli Associati. All’Assemblea parte-cipano, con diritto di voto palese, tutti i soci in regola.

Il voto avverrà in modo segreto se richiesto da almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea.

 

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

I Il Consiglio Direttivo, eletto direttamente dall’Assemblea, può essere composto da un numero di  cinque membri. l Consiglio Direttivo e gli organi da esso nominati restano in carica per due anni e decadono, in ogni caso, con l’elezione all’Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo subentrante e gli organi da esso eletti assumono le loro funzioni dall’elezione assembleare.

Il Consiglio Direttivo   delibera a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell’Assemblea dandone mandato al Presidente.

 

Art. 14 - Nomina delle cariche

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

 

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo approva la relazione del Presidente da sottoporre all’assemblea annuale, delibera le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, delibera su ogni atto di carattere patri-moniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, designa i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, società, Commissioni o Istituzioni pubbliche o private od altri organismi, delibera su ogni altra materia che non abbia delegato ad altri organi dell’Associazione; delibera inoltre in sede di ratifica sui provvedimenti d’urgenza assunti dal Presidente.
      Il Consiglio Direttivo provvede entro il 31 dicembre di ogni anno, a fissare il contributo minimo associativo per l’anno successivo e provvede ad approvare entro il mese di giugno il rendiconto annuale accompagnato da una relazione del Segretario. Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni di lavoro permanenti o temporanee ed i relativi responsabili e stabilisce norme regolamentari di natura organizzativa ed amministrativa.

 

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è l’organo di rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto spettandogli in particolare: stabilire e mantenere rapporti con Enti e Associazioni; curare la predispo-sizione delle relazioni programmatiche da sottoporre alle assemblee e congressi; convocare, fissandone l’Ordine del giorno, e presiedere il Consiglio Direttivo dell’associazione; sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di urgenza, impedimento o delega conferita dal Presidente: in caso di particolare urgenza o di impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, in ordine di carica e, subordinatamente, di età.

 

 Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario ha la responsabilità della tenuta della contabilità, cura la riscossione dei contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione, predispone e presenta annualmente il bi-lancio preventivo ed il conto consuntivo con le relative relazioni illustrative.

 

Art. 18 - Rieleggibilità ed incompatibilità nelle cariche sociali

I membri degli organi dell’Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili. I membri degli organi collegiali non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 19 - Il patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati anche a titolo di donazioni e lasciti.

In ogni caso è vietato ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o differite, è inoltre obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali dell’associazione.

 

Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato da un Assemblea con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi, il patrimonio sarà devoluto ad Enti od organismi che abbiano in tutto o in parte finalità assimilabili a quelle previste dall’art. 2 del presente Statuto. Con delibera presa a maggioranza verrà anche scelto il destinatario del patrimonio e nominato un Collegio di liquidatori.

  

Art. 21 - Riferimento alla legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.